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Difendere la Costituzione è facile, se si sa come farlo

Gazzettino Italiano Patagónico by Gazzettino Italiano Patagónico
22 de marzo de 2026
in Editorial
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Difendere la Costituzione è facile, se si sa come farlo
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A conclusione della, ahimè, poco partecipata manifestazione di Piazza San Giovanni per il “No” al referendum sulla giustizia, la Segretaria del PD Elly Schlein ha affermato che è necessario respingere la “riforma Nordio” al fine di difendere la Costituzione antifascista. Nei talk show televisivi, sui social, nelle varie assemblee dei comitati “Società civile per il No – Per difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia” si è fatta largo, negli ultimi mesi, l’idea che la Costituzione non possa essere cambiata, non debba essere cambiata, perché nata dall’esperienza della Resistenza, e quindi già perfetta così com’è. La materia costituzionale è molto complessa e, proprio alla luce di queste esemplificazioni da piazza, è necessario fare chiarezza su alcuni punti che non tornano di questa narrazione. In qualsiasi corso universitario di Diritto Costituzionale ci viene insegnato che la nostra Carta è caratterizzata da alcuni aggettivi: democratica, lunga, scritta, votata, pacifista, lavorista (o sociale), compromissoria, rigida e programmatica. Occorre, al fine di meglio interpretare il dibattito odierno, soffermarsi sulle ultime tre qualifiche: la Costituzione è compromissoria, in quanto frutto di compromesso fra le tre maggiori forze politiche presenti alla Costituente (quella democratico Cristiana, quella social comunista e quella liberale-repubblicana) e, in considerazione di questo, è corretto definirla antifascista in quanto nata dalla ideologicamente variegata esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale e, come tale, affermante ideali che niente hanno a che vedere con un sistema autoritario come quello mussoliniano. È anche rigida in quanto non può essere modificata con la legge ordinaria, ma solo attraverso un procedimento molto più complesso e specifico (art. 138); è programmatica in quanto non si limita solo a sancire i diritti ed organizzare i poteri del nuovo Stato, ma traccia un programma politico futuro che il legislatore si deve impegnare a realizzare. Considerando tutto ciò, non risulta complesso smontare la narrazione della sinistra odierna che della Costituzione sembra essere l’unica protettrice. Il primo errore è, quindi, bollare la Carta come qualcosa esclusivamente di sinistra, come spesso è avvenuto negli ultimi anni sulla base di una non ben giustificata “appropriazione morale”. Essendo, come detto, frutto di un compromesso politico è bastevole leggere i primi 12 articoli (i Principi Fondamentali, ossatura del Stato e non modificabili) per respirare, oltre all’idea sociale e lavorista propria delle tradizioni socialiste e comuniste, le idee laiche, democratiche egualitarie proprie delle altre due sensibilità, quella della Democrazia Cristiana e quella delle formazioni laiche, liberali, azioniste e repubblicane (quelle, cioè, di quei partiti che, esemplificando, hanno governato la Nazione ininterrottamente per quasi 50 anni, dal 1 giugno 1947 al 29 aprile 1993). Il secondo errore è quello di affermare che la Costituzione non si possa cambiare. I padri costituenti, troppo spesso impropriamente tirati per la giacchetta ed improvvidamente interpretati, hanno chiaramente previsto la possibilità di riforma e modifica, mettendola nero su bianco in un’intera Sezione (la seconda del Titolo VI), specificandone le modalità e i limiti (sono immutabili, come già citato, i principi fondamentali, ma anche la forma repubblicana dello Stato, per buona pace degli ultimi reduci monarchici). Proprio per questa ragione, in settantotto anni (dal 1° gennaio 1948 ad oggi), il nostro Statuto è stato diverse volte più o meno profondamente modificato (dall’abolizione totale della pena di morte, a quella dell’immunità parlamentare, alla riduzione dei componenti di Camera e Senato, ecc); ed è stato proprio il centro-sinistra ad operare la più mastodontica modificazione costituzionale, fino ad ora, cambiando, nel 2001, un’interno Titolo (il quinto), sostituendone 7 articoli, modificandone 2 e abrogandone 6, comprese alcune disposizioni (giusto per chiarire: l’attuale riforma non cancellerebbe né sostituirebbe nessun articolo, andando a modificarne 6). Ma i vari De Gasperi, Terracini, Nenni, La Malfa, Einaudi, solo per citarne alcuni, non erano degli sprovveduti e, avendo vissuto un’epoca contraddistinta da continui cambiamenti e conflitti sociali e politici (la Grande Guerra, il biennio rosso, la dittatura e la Seconda Guerra Mondiale), non potevano ingenuamente pensare di scrivere una Carta fondamentale immutabile. In questo senso, la Costituzione è senza dubbio figlia della historia patriae, ma è altresì improntata al futuro, previdente delle evoluzioni sociali, politiche ed economiche del Paese. Oltre al Titolo VI, vennero aggiunte in calce al documento 18 Disposizione transitorie e finali destinate a gestire il passaggio dal sistema monarchico e dittatoriale a quello repubblicano. Esse hanno carattere di eccezionalità: perdono il loro valore una volta raggiunto lo scopo per il quale sono state scritte. Tra di esse, nel dibattito odierno, è necessario riportare la prima parte della numero VII: “Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente”. Basta leggerla per comprendere come i membri della Prima Assemblea non si limitassero ad auspicare una riforma dell’ordinamento giudiziario in linea con i principi appena sanciti, ma prevedessero anche che tale riforma venisse concretamente promossa negli anni successivi. Un percorso avviato già con le prime modifiche al Codice penale intitolato ad Alfredo Rocco, Ministro di Grazia e Giustizia del regime fascista, e culminato con l’entrata in vigore del codice Vassalli-Pisapia nel 1988. Quest’ultimo segnò una svolta decisiva, superando una delle ultime eredità del fascismo: il passaggio dal processo inquisitorio — tipico dei regimi, caratterizzato da un ruolo attivo del giudice e da evidenti squilibri — al processo accusatorio, proprio delle democrazie, fondato sulla presunzione di innocenza, sulla separazione delle funzioni, sul contraddittorio tra le parti e sulla formazione della prova in dibattimento, in piena coerenza con i principi costituzionali. E’, quindi, sbagliato, storicamente falso e finanche irrispettoso guardare alla Costituzione come un dolmen immobile e immutabile perché, anche alla luce di quanto appena riportato (ma non solo), è la storia della Repubblica a dimostrare che questa visione sarebbe sbagliata e fallace. Infatti, come osserva il professor Enzo Chieli nel trattato “La Costituzione nella Storia d’Italia” — contenuto nel volume “Non solo sulla Carta – Quattro lezioni necessarie sulla Costituzione”, scritto insieme a Giuliano Amato, Andrea Manzella e Augusto Barbera — la nostra Carta fondamentale, pur essendo nata come espressione di un compromesso e fondata su un sistema politico eterogeneo e destinato nel tempo al confronto e alla divisione, ha dimostrato una notevole capacità di adattamento. Si è rivelata, infatti, uno strumento moderno e dinamico, capace di rinnovarsi più volte per rispondere ai mutamenti della società e alle esigenze del momento. Ha attraversato e retto ai principali sconvolgimenti della vita politica italiana — dalla fine della cosiddetta “Repubblica dei partiti” dopo Tangentopoli, al superamento del sistema proporzionale con il passaggio al bipolarismo, fino all’ondata populista più recente — giungendo fino a oggi, in una fase in cui si riapre il confronto sulle cosiddette “grandi riforme”. E, ad oggi, la nostra Carta è arrivata immutata e immutabile nei principi fondamentali, modificata e migliorata per aderire maggiormente ai bisogni della società e, al bisogno, anche corretta per porre rimedio ai malfunzionamenti dei vari organismi statuari. In conclusione, in virtù di quanto appena osservato, dire che la modifica costituzionale sia qualcosa di fascista e autoritario, continuare ad affermare che con la riforma della magistratura proposta dal Governo si potrebbero toccare i principi fondamentali dello Statuto, non può che suscitare ilarità e stupore, perché è la storia a smentire questa favola, a meno che non si voglia insinuare che De Gasperi, Nenni, Pertini, Malagodi e gli altri fossero in odore di dittatura (dall’elenco, per ovvie ragioni, ho escluso il compagno Togliatti).

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