Dal «Fuhrerprinzip» al «Ayatollahprinzip»: il confine labile tra tutela dei diritti e governo delle toghe.
La giustiziabilità dell’atto politico: limiti, precedenti e confini costituzionali
La Costituzione italiana sancisce un principio cardine: la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (art. 24), rafforzato dall’art. 113, che ammette il ricorso contro gli atti della Pubblica Amministrazione. Ma questo non significa che tutto sia sindacabile. Già il legislatore del primo dopoguerra aveva individuato una categoria speciale di atti sottratti al giudizio: gli atti politici.
Il fondamento normativo
L’art. 31 del Regio Decreto n. 1054/1924 (Testo unico sul Consiglio di Stato) sanciva l’inammissibilità del ricorso contro «atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico». Oggi questa previsione è recepita nell’art. 7, comma 1, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010), che esclude la giurisdizione amministrativa «sugli atti e provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico».
Perché questa eccezione?
Perché l’atto politico è, per definizione, una scelta di indirizzo sovrano, adottata in un’area in cui il fine è libero e non vincolato dalla legge. Il diritto non predetermina criteri di valutazione, proprio per garantire la separazione dei poteri: le decisioni fondamentali di politica interna ed estera spettano al Governo e, indirettamente, al Parlamento.
Gli esempi classici: la lista degli «atti politici tipo»
Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, in chiave restrittiva, una tipologia di atti politici, tra cui:
- atti aventi forza di legge (leggi, decreti-legge, decreti legislativi);
- atti di alta politica interna ed estera, come dichiarazioni di guerra, stipula di trattati, alleanze militari;
- atti di natura costituzionale, quali scioglimento delle Camere, indizione di elezioni, nomina del Presidente del Consiglio;
- atti personalissimi come la concessione della grazia o la commutazione delle pene.
Questi atti non sono giustiziabili, se non in caso di violazione dei principi costituzionali, controllo affidato alla Corte costituzionale, non ai giudici ordinari o amministrativi.
Atti politici vs. atti di alta amministrazione
Qui si gioca la vera distinzione: gli atti di alta amministrazione, pur connotati da ampia discrezionalità, sono finalizzati a un interesse pubblico concreto e determinato dalla legge, quindi sindacabili. Gli atti politici, invece, non sono vincolati a uno specifico fine legale e non possono essere oggetto di giudizio, salvo conflitto di attribuzioni.
La Corte costituzionale (sent. n. 81/2012) ha chiarito: «La discrezionalità politica trova i suoi confini nei principi di legalità, ma le scelte di indirizzo politico non sono giustiziabili salvo violazione dei principi supremi». Anche il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 4502/2011) conferma: «L’unico sindacato possibile è quello costituzionale».
E oggi? Il caso della determinazione di «Stato sicuro» e l’esempio Al-Masri
Alla luce di questa tradizione, possiamo davvero pensare che la determinazione dei Paesi «sicuri» in materia di immigrazione — prevista dalla legge e adottata dal Governo, in linea con Francia, Germania e altri Stati UE, possa essere sindacata da un TAR? Sarebbe come consentire al giudice amministrativo di annullare una dichiarazione di guerra per «difetto di motivazione» o di sospendere un trattato internazionale per «eccesso di potere».
E il caso Al-Masri, che investe i rapporti diplomatici e i servizi di intelligence? Siamo davanti a scelte di alta politica estera, dove il confine non è tra legittimo e illegittimo, ma tra opportuno e inopportuno. E questo giudizio spetta alla politica, non alla giurisdizione.
Dal «Führerprinzip» all'»Ayatollahprinzip»
La questione è semplice: il giudice non è il regista della politica estera o migratoria. Altrimenti, più che uno Stato di diritto, rischiamo uno Stato di diritto giudiziario. Con buona pace della separazione dei poteri di Montesquieu, che non prevedeva il «Quarto Potere» come Direzione Generale della Repubblica.
A questo punto sorge una domanda: se temiamo che dietro una maggioranza politica si nasconda un Führerprinzip, perché non possiamo temere che dietro la «sacra indipendenza della magistratura» si nasconda un Ayatollahprinzip, fatto di correnti associative, processi mediatici e un’azione penale «obbligatoria» manovrata come una clava politica?
Onorevoli Giudici, nessuno vi chiede di smettere di tutelare i diritti fondamentali. Ma non trasformate il diritto in una leva per condizionare l’indirizzo politico. Perché da lì al governo delle toghe il passo è breve. E allora sì, il TAR potrebbe sospendere un G7 «per difetto di istruttoria» o annullare le elezioni per «violazione dei diritti umani in campagna elettorale».
Conclusione? Cari amici in toga: la dea bendata della Giustizia non è un’aspirante premier. E se proprio volete fare politica, presentatevi alle elezioni. Sarete giudicati, sì, ma dagli elettori, non dal Consiglio di Stato.
Giuseppe Arnò



