Con una domanda fondata sul regolamento relativo all’accesso ai documenti, Matina Stevi, giornalista del ‘The New York Times’, ha chiesto alla Commissione europea di dare accesso a tutti i messaggi di testo (SMS) scambiati tra la presidente Ursula von der Leyen e Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, tra il 1° gennaio 2021 e l’11 maggio 2022. La Commissione ha respinto tale domanda affermando di non essere in possesso dei documenti oggetto della domanda. La sig.ra Stevi e il New York Times hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione. Nella sua sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la decisione della Commissione. Il Tribunale, si legge in una nota, ricorda che il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso dalle istituzioni. In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero quindi essere accessibili al pubblico. Tuttavia, quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Detta presunzione può però essere superata sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente. Nel caso di specie, prosegue il comunicato, il Tribunale osserva che le risposte fornite dalla Commissione nel corso dell’intero procedimento in merito ai messaggi di testo richiesti si basano o su ipotesi, oppure su informazioni mutevoli o imprecise. Per contro, la sig.ra Stevi e il New York Times hanno presentato elementi pertinenti e concordanti che descrivono l’esistenza di scambi, in particolare sotto forma di messaggi di testo, tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer nell’ambito dell’acquisto, da parte della Commissione, di vaccini presso tale società durante la pandemia di COVID-19. Essi sono quindi riusciti a superare la presunzione di inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti. In una situazione del genere, la Commissione non può limitarsi ad affermare di non essere in possesso dei documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al pubblico e al Tribunale di comprendere perché tali documenti siano irreperibili. La Commissione non ha spiegato in dettaglio quale tipo di ricerche avrebbe effettuato per trovare tali documenti, né l’identità dei luoghi in cui esse si sarebbero svolte. Pertanto, essa non ha fornito spiegazioni plausibili per giustificare il non possesso dei documenti richiesti. Inoltre, la Commissione non ha sufficientemente chiarito se i messaggi di testo richiesti fossero stati eliminati e, in tal caso, se l’eliminazione fosse stata effettuata volontariamente o automaticamente o se il telefono cellulare della presidente fosse stato nel frattempo sostituito. Infine, la Commissione non ha neppure spiegato in modo plausibile perché essa avrebbe ritenuto che i messaggi di testo scambiati nell’ambito dell’acquisto di vaccini contro la COVID-19 non contenessero informazioni sostanziali o che richiedessero un monitoraggio di cui dovesse essere garantita la conservazione.
Emanuele Nuccitelli