Un’ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno. È quanto prevede l’articolo 187 del nuovo Codice della strada per chiunque venga trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. A questo si aggiunge la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e tre anni. Entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, il nuovo Codice ha introdotto diverse modifiche, con multe più severe, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale nel nostro Paese. L’applicazione delle nuova normativa, però, ha generato diverse criticità. Una delle questioni al centro del dibattito è quella legata ai farmaci psicotropi, utilizzati a scopo terapeutico. Non è stata, infatti, indicata formalmente una lista di sostanze e farmaci e, al momento, non ci sono linee guida per i pazienti in terapia farmacologica. Per questo la Lega italiana contro l’epilessia (Lice) e la Federazione italiana epilessie (Fie), in particolare, hanno scritto al ministero della Salute e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo un tavolo tecnico «per definire in dettaglio quali farmaci, assunti a scopo terapeutico, possano essere utilizzati senza contravvenire al Codice della strada», spiega Lice in una nota. «La nuova normativa- continua la Lega- punisce chiunque guidi dopo aver assunto sostanze ‘stupefacenti o psicotrope’, ma non tiene in conto che alcuni farmaci classificabili potenzialmente come tali sono comunemente utilizzati nel trattamento di varie patologie, tra le quali diverse forme di epilessia». «L’articolo di legge- commenta Carlo Andrea Galimberti, presidente di Lice- è stato riformato in modo generico, senza alcuna precisazione soprattutto riguardo cosa si intende per ‘sostanza psicotropa’, questo ha generato un comprensibile allarme nella comunità delle persone con epilessia, in particolare tra quanti assumono ad esempio barbiturici o benzodiazepine. L’occasione sarebbe, quindi, importante per classificare correttamente i farmaci anticrisi (da qualche anno la comunità scientifica internazionale li definisce così, non più farmaci antiepilettici), per evitare improprie interpretazioni e confusione con altre categorie di sostanze». Contemporaneamente la Fie cercando «di tranquillizzare tutti coloro che quotidianamente sono costretti ad assumere farmaci pur potendo guidare, in assenza di crisi da almeno un anno», precisa che «i farmaci anticrisi non sono classificabili come stupefacenti; l’assunzione quotidiana cronica di farmaci anticrisi a scopo terapeutico (e questo vale anche per i barbiturici e le benzodiazepine) non provoca alterazioni psico-fisiche tali da influire sulle capacità di guidare; la legge del 2010 riguardante il rilascio/rinnovo della patente di guida non menziona affatto l’assunzione o meno di farmaci anticrisi: chi non ha crisi da almeno un anno (o ha soltanto crisi che non disturbano lo stato di coscienza e di vigilanza) può guidare anche se assume farmaci idonei al trattamento delle diverse forme di epilessia». Nelle scorse settimane anche diversi medici e docenti afferenti al Gruppo di lavoro ‘Legge 38, uno sguardo al presente progettando il futuro’ hanno scritto una lettera aperta ai ministri Salvini e Schillaci per chiedere che l’articolo 187 del Cds sia attuato in armonia «con le esigenze di tutela dei pazienti in trattamento con farmaci oppioidi» per la gestione del dolore cronico. L’art.187 del Codice della Strada, così come modificato dalla recente riforma «rischia di inficiare il diritto di cura di questi pazienti- si legge nella lettera- nonché la loro libertà di movimento. In particolare, il Nuovo Codice della strada, nell’introdurre alcune restrizioni, con l’intento di promuovere la sicurezza stradale, all’art.187 rischia di equiparare la condotta di chi si mette alla guida in stato di alterazione, dovuto all’abuso di sostanze stupefacenti per scopi ricreativi, alla condotta di chi, invece, è in terapia farmacologica con oppioidi sotto controllo medico, peraltro senza che sia riscontrabile uno stato psicofisico tale da pregiudicare effettivamente la sicurezza personale e della collettività». continua la lettera- vengono sempre fornite, da parte dei medici curanti e nei foglietti illustrativi, informazioni ben precise sull’obbligo di astenersi dalla guida in caso di alterazione psico-fisica o sonnolenza (effetti collaterali che possono manifestarsi principalmente nelle fasi iniziali di assunzione della terapia). Questo a tutela del paziente stesso e degli altri, oltre che per evitare sanzioni penali in caso di incidente. In definitiva, la mancanza di una netta differenziazione tra uso terapeutico e uso illecito di sostanze rischia di penalizzare ingiustamente i pazienti affetti da dolore cronico in cura con oppioidi, prescritti dallo specialista o dal medico di famiglia, privandoli del diritto alla mobilità e alla partecipazione sociale. Non solo: il timore di incorrere in sanzioni potrebbe anche disincentivarli dal seguire correttamente le terapie, con ripercussioni sulla loro salute e qualità di vita. Sarebbe una grave battuta di arresto nel lungo percorso che il cosiddetto ‘diritto a non soffrire’ ha compiuto in Italia negli ultimi 15 anni». Un appello colto dal vicepremier Salvini, che ha chiesto l’avvio di un tavolo tecnico che stabilisca eventuali deroghe, allo scopo di tutelare la possibilità di cura delle persone malate e preservarne la qualità di vita.
Manuela Boggia