{"id":1000035747,"date":"2026-10-19T10:22:33","date_gmt":"2026-10-19T13:22:33","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000035747"},"modified":"2026-10-19T10:22:34","modified_gmt":"2026-10-19T13:22:34","slug":"stabilicum-il-piano-dei-giudici-per-fermare-la-legge-elettorale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000035747","title":{"rendered":"Stabilicum, il piano dei giudici per fermare la legge elettorale"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saranno trenta i ricorsi e novantanove gli avvocati che porteranno lo Stabilicum davanti alla Corte costituzionale prima delle elezioni. Ma si tratter\u00e0 di una lis ficta, di una controversia costruita, cio\u00e8, artificiosamente, anche se nessuno lo dice. Tale iniziativa, infatti, solleva una questione che precede persino la discussione del premio di maggioranza, in quanto, nel nostro ordinamento, il cittadino non dispone di un ricorso diretto alla Consulta nei confronti delle leggi, tanto \u00e8 vero che la legge costituzionale n. 1 del 1948 prevede che la questione di costituzionalit\u00e0 debba sorgere nel corso di un giudizio. Il controllo costituzionale si inserisce, dunque, in una controversia originaria dinanzi al giudice comune avente un proprio petitum, un oggetto diverso rispetto a quello prospettato al giudice costituzionale \u2013 che in questo ultimo caso \u00e8 quello della richiesta di declaratoria di incostituzionalit\u00e0 di una legge -: \u00e8 questa la ragione per cui si parla di giudizio incidentale. E questa distinzione ha conseguenze concrete, tanto \u00e8 vero che il cittadino pu\u00f2 chiedere al giudice comune la tutela di un proprio diritto e, per contestare la costituzionalit\u00e0 di una legge che ne disciplina l\u2019esercizio, deve accadere un \u201cincidente\u201d processuale durante il giudizio ordinario. Pertanto, il petitum, ossia l\u2019oggetto del giudizio ordinario, non pu\u00f2 coincidere con quello che sar\u00e0 prospettato al giudice costituzionale, pena l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda. Sembrerebbe, tuttavia, che il petitum dei trenta ricorsi \u2013 ma bisogna, comunque, attendere il loro deposito nei Tribunali per potere avere reale contezza dei contenuti \u2013 sia proprio quello di ottenere la declaratoria di incostituzionalit\u00e0 della nuova legge elettorale. A questo punto sorge una domanda: fino a che punto si pu\u00f2 simulare un processo con lo scopo di ottenere una pronuncia di incostituzionalit\u00e0 senza aggirare il requisito dell\u2019incidentalit\u00e0? Per rispondere a questo quesito bisogna, innanzitutto, ricordare che esistono precedenti importanti in tal senso, sempre in materia elettorale. Infatti, con le sentenze n. 1 del 2014, sul Porcellum, e n. 35 del 2017, sull\u2019Italicum, la Corte ha ammesso questioni sollevate dal giudice ordinario \u2013 dalla Corte di cassazione nel primo caso e dal Tribunale di Messina nel secondo \u2013 nell\u2019ambito di azioni di mero accertamento della lesione del diritto di voto. Nel caso dell\u2019Italicum, la legge elettorale non era stata addirittura ancora applicata, rilevando una mera potenzialit\u00e0 futura di lesione di tale diritto, riconoscendo che l\u2019incertezza oggettiva poteva giustificare la tutela giudiziaria ancor prima dello svolgimento delle elezioni. La Corte ha, inoltre, distinto l\u2019oggetto dei due giudizi: davanti al giudice ordinario si chiedeva l\u2019accertamento della pienezza del diritto di voto; davanti al giudice costituzionale si discuteva della legittimit\u00e0 della legge che ne regolava l\u2019esercizio. Secondo questa ricostruzione rimaneva al giudice ordinario uno spazio di decisione autonomo. \u00c8 proprio su questo punto che occorre interrogarsi. Quale decisione effettivamente autonoma resta al giudice comune dopo che la Consulta ha risolto il dubbio sulla costituzionalit\u00e0 della legge? Se l\u2019accertamento richiesto si esaurisce nella risposta fornita dalla Corte, la distinzione tra i due giudizi rischia di ridursi ad una costruzione formale. In poche parole, l\u2019incidentalit\u00e0 sopravvive in astratto, mentre si assottiglia nella sostanza. Va evidenziato, per\u00f2, che da tale prospettazione emerge una vera e propria tensione sul piano sistematico: se l\u2019incertezza sulla portata di un diritto fondamentale \u00e8 sufficiente a giustificare un\u2019azione di mero accertamento, occorre allora spiegare perch\u00e9 lo stesso ragionamento della fictio litis non debba valere anche per altri diritti fondamentali quali, ad esempio, il diritto alla salute, all\u2019istruzione o alla libert\u00e0 personale, e non solo per il diritto di voto. La specificit\u00e0 della materia elettorale pu\u00f2 giustificare una simile apertura senza trasformarla in una regola generale? Un criterio, potenzialmente estensibile agli altri diritti fondamentali, viene utilizzato per consentire un accesso alla giustizia costituzionale che resta formalmente incidentale ma rischia di avvicinarsi ad una impugnazione diretta della legge. In questo modo verrebbe meno lo spirito del legislatore costituzionale del 1948 che lega il controllo sulle leggi alla loro applicazione in giudizio ed affida al giudice comune il filtro dell\u2019accesso alla Consulta, ipotesi, quella del ricorso diretto, prevista tra l\u2019altro in altre esperienze costituzionali contemporanee, soprattutto in molti paesi ex socialisti. Non meraviglierebbe, inoltre, se il giudice ordinario, a seguito dei ricorsi contro lo Stabilicum, dovesse davvero rimettere alla Corte il dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale. Una celebre battuta attribuita a Giovanni Giolitti, grande statista di epoca liberale, recita che \u201cper i nemici la legge si applica, per gli amici si interpreta\u201d. Ma le regole di accesso alla giustizia costituzionale dovrebbero essere sottratte a questo sospetto: la loro elasticit\u00e0 non pu\u00f2 dipendere dalla maggiore o minore simpatia nei confronti della battaglia politica di chi ricorre. Come gi\u00e0 detto, occorre attendere, comunque, il deposito dei ricorsi per conoscere realmente il contenuto e le motivazioni a sostegno della tesi dei ricorrenti contro lo Stabilicum, ma ci\u00f2 non toglie che saranno delle lites fictae, vere e proprie controversie simulate per attivare in modo surrettiziamente mediato, ma in realt\u00e0 diretto, il sindacato della Corte costituzionale. In questo modo, il rischio concreto \u00e8 rappresentato dal fatto che si continui a considerare la Consulta una terza Camera, alla quale affidare le battaglie perse in Parlamento. Ma la Corte non \u00e8 la terza Camera e lo Stabilicum \u00e8, nella sostanza, una buona legge elettorale. Questo, per\u00f2, \u00e8 un altro discorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Giovanni Terrano<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Saranno trenta i ricorsi e novantanove gli avvocati che porteranno lo Stabilicum davanti alla Corte costituzionale prima delle elezioni. 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