{"id":1000034677,"date":"2026-09-07T20:33:40","date_gmt":"2026-09-07T23:33:40","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000034677"},"modified":"2026-09-07T20:33:43","modified_gmt":"2026-09-07T23:33:43","slug":"alcolock-obbligatorio-ecco-cosa-non-torna-nella-nuova-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000034677","title":{"rendered":"Alcolock obbligatorio: ecco cosa non torna nella nuova legge"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Impedire a chi ha bevuto di mettere in moto l\u2019auto. \u00c8 questa, in estrema sintesi, l\u2019idea alla base dell\u2019alcolock (conosciuto anche come Ignition Interlock Device), una delle novit\u00e0 introdotte dalla recente riforma del Codice della strada, che ha inciso, per quanto qui interessa, sull\u2019art. 186. Un obiettivo difficilmente contestabile, soprattutto alla luce delle conseguenze, spesso drammatiche, della guida in stato di ebbrezza. Eppure, dietro una soluzione apparentemente semplice, si nascondono alcuni interrogativi di carattere costituzionale, che riguardano, in particolare, i principi di uguaglianza e di proporzionalit\u00e0, oltre che il criterio di ragionevolezza. La nuova disciplina prevede che chi viene condannato per le ipotesi pi\u00f9 gravi di guida in stato di ebbrezza possa guidare, dopo aver riottenuto la patente, soltanto veicoli dotati di alcolock. Il funzionamento del dispositivo \u00e8 elementare: verifica, attraverso il respiro, l\u2019eventuale assunzione di alcool e, in caso positivo, impedisce l\u2019avviamento dell\u2019auto. La logica \u00e8 chiara: evitare che chi abbia gi\u00e0 commesso l\u2019illecito possa ripeterlo, agendo sulla cosiddetta recidiva. Non si interviene, quindi, soltanto per punire ci\u00f2 che \u00e8 accaduto, ma per prevenire un comportamento futuro, assolvendo a quella funzione che i penalisti chiamano special-preventiva. \u00c8 proprio qui, per\u00f2, che nasce il primo dubbio. Il predetto art. 186 del Codice della strada prevede, infatti, che la prescrizione sia \u00absempre\u00bb disposta in seguito alla condanna. Ma \u00e8 ragionevole trattare allo stesso modo chi, a distanza di tempo, presenta ancora un concreto rischio di reiterazione e chi ha commesso un episodio isolato? Entra cos\u00ec in gioco anzitutto l\u2019art. 3 della Costituzione: il principio di eguaglianza, letto alla luce del criterio di ragionevolezza, impone non soltanto di trattare in modo eguale situazioni eguali, ma anche di differenziare la disciplina quando le situazioni considerate presentino elementi significativamente diversi. Non a caso, proprio nell\u2019ambito della disciplina della patente di guida, la Corte costituzionale ha gi\u00e0 censurato automatismi incapaci di tenere conto delle differenze tra i singoli casi. Sotto un diverso profilo, sempre riconducibile all\u2019art. 3 della nostra Costituzione, si pone una seconda questione, questa volta di natura economica. Acquisto, installazione, manutenzione e rimozione dell\u2019alcolock hanno un costo \u2013 di alcune migliaia di euro \u2013 interamente a carico del proprietario del veicolo. Una prescrizione uguale per tutti pu\u00f2, quindi, produrre conseguenze profondamente diverse: chi dispone delle risorse necessarie sostiene la spesa e torna a guidare; chi non pu\u00f2 permetterselo rischia invece di rimanere senza automobile. Il peso specifico della misura finisce cos\u00ec per dipendere anche dalla capacit\u00e0 economica del condannato. C\u2019\u00e8 poi il problema dei terzi: sebbene l\u2019alcolock venga materialmente installato sull\u2019auto, il precetto sanzionatorio riguarda il responsabile \u2013 persona fisica \u2013 e non il veicolo in s\u00e9. Per l\u2019effetto, se il veicolo \u00e8 condiviso, anche il coniuge o i figli, estranei all\u2019illecito, saranno indirettamente colpiti dalla sanzione e dovranno fare i conti con un dispositivo reso necessario dalla condanna altrui. \u00c8 un effetto indiretto, ma che contribuisce a interrogare circa la proporzionalit\u00e0 complessiva della disciplina. Pi\u00f9 delicato \u00e8 l\u2019art. 16 della Costituzione, che tutela la libert\u00e0 di circolazione. Se \u00e8 vero che la Corte costituzionale ha gi\u00e0 chiarito che questa libert\u00e0 non equivale a un diritto incondizionato a guidare un\u2019automobile, \u00e8 anche vero che gli effetti concreti sulla mobilit\u00e0 sono tutt\u2019altro che irrilevanti: si pensi a chi debba noleggiare un\u2019auto \u2013 per lavoro o per svago \u2013, utilizzare un veicolo aziendale o spostarsi quotidianamente in territori scarsamente serviti dai trasporti pubblici. Il problema si intreccia allora con gli artt. 4 e 35 della nostra Carta costituzionale, che tutelano, in particolare, il lavoro. Anche qui non esiste un diritto costituzionale alla patente, ma per un autotrasportatore, un agente di commercio o chiunque utilizzi quotidianamente l\u2019auto per lavorare, la limitazione pu\u00f2 assumere un peso di gran lunga superiore a quello che incombe su chi pu\u00f2 agevolmente rinunciare al veicolo. Sicurezza stradale e lavoro devono quindi trovare un equilibrio ragionevole. Sul fondo rimane, infine, una questione tipicamente penalistica, che lega l\u2019art. 27, terzo comma, della Costituzione alla funzione rieducativa della pena. L\u2019alcolock nasce come strumento di prevenzione speciale: serve a evitare che il comportamento sia reiterato. Nondimeno, una misura preventiva conserva la propria giustificazione finch\u00e9 mantiene un rapporto con ci\u00f2 che pretende di prevenire. Se opera automaticamente e indipendentemente dalla situazione concreta della persona, il confine tra prevenire e punire rischia di diventare sottile. \u00c8 qui che torna attuale, dunque, una formula antica della teoria della pena: malum passionis propter malum actionis, \u201cun male inflitto in conseguenza del male commesso\u201d. La moderna idea di pena, nella prospettiva dell\u2019emenda, dovrebbe invece guardare anche al futuro: non soltanto impedire materialmente un comportamento, ma responsabilizzare chi ha sbagliato affinch\u00e9 possa tornare a rispettare autonomamente la regola. L\u2019alcolock pu\u00f2 certamente essere uno strumento efficace per salvare vite. La questione, infatti, non \u00e8 scegliere tra sicurezza stradale e diritti costituzionali, ma verificare se il legislatore abbia trovato il giusto equilibrio tra i due: anche quando lo scopo \u00e8 condivisibile, in uno Stato costituzionale come il nostro, resta essenziale interrogarsi sulla proporzione dei mezzi utilizzati per raggiungerlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ettore Pulidori<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Impedire a chi ha bevuto di mettere in moto l\u2019auto. \u00c8 questa, in estrema sintesi, l\u2019idea alla base dell\u2019alcolock (conosciuto anche come Ignition Interlock Device), una delle novit\u00e0 introdotte dalla recente riforma del Codice della strada, che ha inciso, per quanto qui interessa, sull\u2019art. 186. 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