{"id":1000033119,"date":"2026-07-06T18:14:52","date_gmt":"2026-07-06T21:14:52","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000033119"},"modified":"2026-07-06T18:18:21","modified_gmt":"2026-07-06T21:18:21","slug":"legittime-le-pene-del-decreto-cutro-schiaffo-della-consulta-alla-sinistra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000033119","title":{"rendered":"\u201cLegittime le pene del decreto Cutro\u201d. Schiaffo della Consulta alla sinistra"},"content":{"rendered":"\n<p>Brutte notizie per la sinistra e per le toghe pro-immigrazione. La linea dura del decreto Cutro supera l\u2019esame della Corte costituzionale. Le pene previste per chi favorisce l\u2019ingresso irregolare provocando, anche senza volerlo, la morte o il ferimento grave dei migranti non sono costituzionalmente illegittime. A stabilirlo \u00e8 la sentenza numero 120, depositata dalla Consulta dopo le questioni sollevate dal giudice dell\u2019udienza preliminare del tribunale di Siracusa. Il procedimento riguarda il trasporto via mare di trentaquattro migranti. Durante l\u2019intervento di una motovedetta accorsa per prestare soccorso, l\u2019imbarcazione entr\u00f2 in collisione con il mezzo: tre persone morirono e altre dieci rimasero ferite. Al centro del caso c\u2019\u00e8 l\u2019articolo 12-bis del testo unico sull\u2019immigrazione, introdotto nel 2023 dal cosiddetto \u201cdecreto Cutro\u201d. La norma prevede una pena compresa tra venti e trenta anni di reclusione quando dal favoreggiamento dell\u2019ingresso clandestino derivino la morte di pi\u00f9 persone, oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre. Il giudice di Siracusa aveva sollevato dubbi sulla proporzionalit\u00e0 di una sanzione tanto elevata. La Corte non ha nascosto il punto: quella stabilita dal legislatore \u00e8 una \u201crisposta punitiva improntata a eccezionale asprezza\u201d. Ma una pena molto severa, chiarisce la sentenza, non \u00e8 automaticamente una pena incostituzionale. La Consulta ha infatti escluso che il trattamento previsto sia manifestamente sproporzionato rispetto alla gravit\u00e0 delle condotte punite. Perch\u00e9 la norma possa essere applicata non basta il semplice trasporto di persone entrate irregolarmente. Occorre che i migranti siano stati esposti a un concreto pericolo per la vita o l\u2019incolumit\u00e0, oppure sottoposti a trattamenti inumani o degradanti. E da quella condotta devono essere derivate morti o lesioni gravi. Si tratta, dunque, di \u201csolamente condotte di notevole gravit\u00e0\u201d, capaci di colpire beni che non hanno bisogno di complicate interpretazioni giuridiche: la vita e l\u2019integrit\u00e0 fisica delle persone. La sentenza chiarisce anche un punto spesso dimenticato nel dibattito politico. La norma non protegge soltanto il controllo delle frontiere e l\u2019ordinata gestione dell\u2019immigrazione. Tutela \u201canche, e soprattutto, la vita e l\u2019integrit\u00e0 fisica dei migranti\u201d finiti nelle mani dei trafficanti. \u00c8 su questa base che la Corte considera legittima la scelta del Parlamento. La pena rappresenta \u201cun segnale della particolare gravit\u00e0 del fatto che il legislatore ha inteso contrastare\u201d, segnato da \u201cun disvalore assai significativo\u201d. Tradotto dalla lingua delle sentenze: chi carica decine di persone su mezzi pericolosi, le espone a condizioni degradanti e provoca una strage non pu\u00f2 invocare la sproporzione della pena come se si trattasse di una violazione amministrativa. La Consulta affronta per\u00f2 anche il caso pi\u00f9 delicato: quello del cosiddetto \u201cmigrante-scafista\u201d. Non il trafficante inserito nell\u2019organizzazione criminale, ma il migrante al quale viene affidato occasionalmente il timone o un compito logistico durante la traversata. La Corte ricorda che l\u2019ordinamento dispone gi\u00e0 degli strumenti necessari per distinguere le responsabilit\u00e0. Quando il migrante viene costretto con violenze o minacce a fare lo \u201cscafista\u201d, quando accetta per fuggire dalle condizioni degradanti di un centro di detenzione o quando interviene per fronteggiare un\u2019emergenza in mare, pu\u00f2 essere riconosciuto lo stato di necessit\u00e0. Quando questa esimente non \u00e8 applicabile, il giudice pu\u00f2 comunque valutare le attenuanti previste per chi abbia fornito un contributo di minima importanza o abbia agito in una condizione di soggezione psicologica rispetto ai trafficanti. Meccanismi che permettono di commisurare la sanzione \u201call\u2019effettivo disvalore\u201d della condotta e alla concreta responsabilit\u00e0 del singolo imputato. Respinto anche il confronto con l\u2019omicidio volontario. Secondo la Consulta, il paragone proposto dal giudice rimettente non \u00e8 corretto: la pena minima di venti anni riguarda infatti la morte di pi\u00f9 persone oppure la morte di una persona insieme al ferimento grave o gravissimo di altre. Il termine di paragone, semmai, avrebbe dovuto essere l\u2019omicidio volontario plurimo o l\u2019omicidio volontario accompagnato dal reato di lesioni. Sono state infine dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla loro rilevanza nel procedimento di Siracusa, le questioni riguardanti il divieto di bilanciamento tra circostanze e l\u2019assenza di un\u2019attenuante specifica per i fatti di lieve entit\u00e0. La conclusione \u00e8 netta. La pena pu\u00f2 essere durissima, e la stessa Corte lo riconosce. Ma di fronte a trasporti organizzati in condizioni disumane e conclusi con morti e feriti, la severit\u00e0 scelta dal legislatore non oltrepassa i limiti imposti dalla Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Massimo Balsamo<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Brutte notizie per la sinistra e per le toghe pro-immigrazione. La linea dura del decreto Cutro supera l\u2019esame della Corte costituzionale. Le pene previste per chi favorisce l\u2019ingresso irregolare provocando, anche senza volerlo, la morte o il ferimento grave dei migranti non sono costituzionalmente illegittime. 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