{"id":1000032525,"date":"2026-06-22T11:15:58","date_gmt":"2026-06-22T14:15:58","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000032525"},"modified":"2026-06-22T11:16:00","modified_gmt":"2026-06-22T14:16:00","slug":"apologia-vannacci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000032525","title":{"rendered":"Apologia Vannacci"},"content":{"rendered":"\n<p>Le parole di un personaggio politico in una recente intervista televisiva hanno suscitato una certa indignazione in alcuni ambienti. Non pochi hanno considerato avventata, o quantomeno imprudente, l\u2019affermazione del generale Vannacci sul fatto che \u201cil femminicidio non esiste\u201d. Tutti sanno che quasi un secolo fa in Germania si svilupp\u00f2 una cultura politica, giuridica, sociale sovraccarica di aberrazioni di ogni tipo. Qualunque rivisitazione nazista distruggeva secoli di riflessione in ogni campo. Nella concezione giuridica, il fondamento ultimo del diritto non era una norma astratta o un documento fondativo, ma la volont\u00e0 del popolo tedesco (Volksgemeinschaft), interpretata dal F\u00fchrer. La forza di Hitler stava proprio nel fatto che questi era ritenuto il depositario autentico di tale volont\u00e0 e quindi la sua decisione assumeva valore di fonte del diritto. La dissoluzione dello Stato di diritto e la subordinazione di ogni principio di legalit\u00e0 alla volont\u00e0 politica del capo ben si coglie nella formula di Carl Schmitt: \u201cIl F\u00fchrer protegge il diritto\u201d (Der F\u00fchrer sch\u00fctzt das Recht), ossia la volont\u00e0 di Hitler era in s\u00e9 e per s\u00e9 creatrice di legalit\u00e0. In particolare la dottrina nazista del reato d\u2019autore (T\u00e4terstrafrecht) sosteneva che il diritto penale dovesse giudicare non soltanto l\u2019atto commesso, ma soprattutto la personalit\u00e0, il carattere e l\u2019appartenenza etnica e sociale del soggetto che lo aveva commesso. In questa prospettiva, il criminale veniva punito non tanto per ci\u00f2 che aveva fatto, quanto per ci\u00f2 che era ritenuto essere: un elemento antisociale, nemico della comunit\u00e0 nazionale e quindi razzialmente pericoloso. Lo Stato di diritto fondato sul fatto e sulla responsabilit\u00e0 individuale veniva sostituito da un sistema in cui la pericolosit\u00e0 presunta dell\u2019autore giustificava misure repressive arbitrarie. Orbene, lungi dal voler fare una sorta di apologia Vannacci, vorrei solo utilizzare questa premessa per riflettere sulla complessit\u00e0 del termine \u201cfemminicidio\u201d, oggetto di discussioni tanto sociologiche quanto penalistiche. Perch\u00e9 la vera caratteristica di questo nuovo reato non \u00e8 certo quella di avere semplicemente una vittima di sesso femminile, ma anche uno specifico autore. Certo \u00e8 l\u2019uccisione di una donna in quanto donna, cio\u00e8 un omicidio motivato da ragioni che non possono essere non collegate al sesso \u2013 in italiano si dice cos\u00ec- della vittima. E tuttavia, ci\u00f2 che rileva davvero \u00e8 l\u2019autore. Questi ha da essere un partner, un ex partner e il reato deve essere commesso in un contesto di controllo, nel quale la vittima risulti la parte debole. In breve, la fattispecie classica \u00e8 \u201cquando una donna viene uccisa dal partner che non accetta la fine della relazione\u201d. Solo in quel caso abbiamo la certezza che si tratti di femminicidio. Quindi occorre considerare da un lato se il movente \u00e8 riconducibile a dinamiche di possesso o controllo e se l\u2019autore pu\u00f2 rientrare nelle categorie socio-storiche del \u201cpatriarcato\u201d. Si potrebbe ben immaginare una coppia lesbica nella quale si sviluppino dinamiche di subordinazione di un soggetto. Se la donna subordinata viene uccisa si tratta femminicidio? I commentatori sono estremamente divisi sul punto. La questione, quindi, mette in luce una tensione concettuale: il femminicidio \u00e8 definito dal sesso biologico della vittima, ma anche dell\u2019autore, oppure dalla presenza di una relazione di dominio assimilabile a quelle tradizionalmente riconducibile alla violenza \u201cpatriarcale\u201d? Credo che sia per\u00f2 del tutto evidente che si tratta di un fenomeno nel quale il sesso della vittima \u00e8 solo un presupposto, ma la vera integrazione della fattispecie avviene quando l\u2019autore \u00e8 inquadrato in un identikit che non lascia scampo: maschio, eterosessuale, tipicamente non marginale (non migrante). Ora, vi sono insigni colleghi che dibattono e si interrogano su molte questioni connesse alla creazione di questo nuovo (ma purtroppo antichissimo) reato. Il problema che pongo \u00e8 uno e uno solo: se la fattispecie si integra davvero solo in virt\u00f9 dell\u2019autore del reato, non si tratta di una riproposizione del \u201creato d\u2019autore\u201d? Certo, avr\u00e0 segno non solo diverso, ma opposto rispetto a quello che la dottrina nazional-socialista cos\u00ec chiamava. Mentre allora erano i marginali ad essere preventivamente schedati come possibili rei, qui proprio l\u2019inserimento del reo in un contesto assolutamente \u201cnormale\u201d gioca un ruolo determinante. In breve, da storico del pensiero mi chiedo solo: fino a che punto una categoria che attribuisce rilevanza decisiva all\u2019identit\u00e0 sociale dell\u2019autore resta compatibile con la tradizione penalistica fondata sul fatto? La questione che pongo non \u00e8 per\u00f2 la solita \u201creductio ad Hitlerum\u201d, vorrei solo segnalare che il passaggio dal diritto del fatto al diritto dell\u2019autore non \u00e8 una peculiarit\u00e0 di un periodo storico. Il T\u00e4terstrafrecht nazista ne rappresenta una forma estrema, ma la tensione tra giudicare l\u2019atto e giudicare il soggetto attraversa molta parte della storia del diritto penale.<\/p>\n\n\n\n<p>Luigi Marco Bassani<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le parole di un personaggio politico in una recente intervista televisiva hanno suscitato una certa indignazione in alcuni ambienti. Non pochi hanno considerato avventata, o quantomeno imprudente, l\u2019affermazione del generale Vannacci sul fatto che \u201cil femminicidio non esiste\u201d. 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