{"id":1000030982,"date":"2026-05-05T21:08:05","date_gmt":"2026-05-06T00:08:05","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000030982"},"modified":"2026-05-05T21:08:07","modified_gmt":"2026-05-06T00:08:07","slug":"cittadinanza-depositata-la-sentenza-della-consulta-sulla-nuova-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000030982","title":{"rendered":"Cittadinanza: depositata la sentenza della Consulta sulla nuova legge"},"content":{"rendered":"\n<p>Lo scorso 30 aprile, la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza numero 63 con cui ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sulla nuova legge sulla cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta della sentenza annunciata dalla Corte il 12 marzo scorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale erano state sollevate dal Tribunale di Torino in merito all\u2019articolo 1 del decreto-legge 36\/2025, convertito nella legge 74\/2025 (\u201cDisposizioni urgenti in materia di cittadinanza\u201d), che ha introdotto l\u2019articolo 3-bis nella legge numero 91 del 1992.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, \u201c\u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza\u201d, a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino \u00e8 riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all&#8217;acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/p>\n\n\n\n<p>LA DECISIONE DELLA CORTE<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte, in particolare, ha dichiarato non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l\u2019articolo 3 della Costituzione, denunciava la lesione dei diritti quesiti. Secondo il Giudice costituzionale, l\u2019articolo 3-bis configura una preclusione originaria all\u2019acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all\u2019estero, e non una revoca.<\/p>\n\n\n\n<p>La trama dei principi costituzionali converge nella configurazione del popolo come una comunit\u00e0 legata da vincoli effettivi tra i suoi membri e la norma censurata realizza un bilanciamento non irragionevole fra il principio di effettivit\u00e0 della cittadinanza e l\u2019affidamento dei destinatari, considerato che essa non incide su posizioni consolidate, cio\u00e8 sullo status e sui diritti di chi \u00e8 gi\u00e0 stato riconosciuto come cittadino italiano, e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l\u2019appuntamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il decreto-legge numero 36 del 2025 ha carattere \u201ccorrettivo\u201d rispetto alla disciplina precedente e contiene misure \u201ccompensative\u201d, allo scopo di facilitare l\u2019ingresso in Italia e l\u2019ottenimento della cittadinanza italiana da parte degli stranieri di origine italiana.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell\u2019articolo 9 del Trattato sull\u2019Unione europea (TUE) e dell\u2019articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza dell&#8217;Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice di Torino invocava una giurisprudenza della Corte di giustizia in base alla quale le norme privative della cittadinanza devono prevedere un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Corte costituzionale, tale giurisprudenza riguarda casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto: il che non accade per il censurato articolo 3-bis.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha dichiarato inammissibile anche la questione sollevata per violazione dell\u2019articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo del 1948, secondo il quale \u201c[n]essun individuo potr\u00e0 essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, n\u00e9 del diritto di mutare cittadinanza\u201dLa<\/p>\n\n\n\n<p>Corte ha rilevato che tale Dichiarazione non \u00e8 un atto internazionale vincolante e che il rimettente non spiega perch\u00e9 da essa discenderebbe un obbligo internazionale, idoneo ad \u201cattivare\u201d l\u2019articolo 117, primo comma, della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, \u00e8 stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell\u2019articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla CEDU, secondo il quale \u201c[n]essuno pu\u00f2 essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui \u00e8 cittadino\u201d. Secondo la Corte, l\u2019articolo 3 garantisce il diritto di restare o entrare nel territorio dello Stato di cui si \u00e8 cittadini, non quello di avere o conservare la cittadinanza. Il rimettente non argomenta la pertinenza dell\u2019articolo 3, comma 2, rispetto alle norme censurate.<\/p>\n\n\n\n<p>Il testo integrale della sentenza \u00e8 disponibile a&nbsp;<strong><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2026\/62\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\">questo link<\/a><\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 30 aprile, la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza numero 63 con cui ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sulla nuova legge sulla cittadinanza. Si tratta della sentenza annunciata dalla Corte il 12 marzo scorso. 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