{"id":1000025751,"date":"2025-11-25T13:57:47","date_gmt":"2025-11-25T16:57:47","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000025751"},"modified":"2025-11-25T13:57:49","modified_gmt":"2025-11-25T16:57:49","slug":"la-corte-ue-lunione-tra-persone-dello-stesso-sesso-celebrata-in-un-altro-stato-membro-va-riconosciuta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000025751","title":{"rendered":"La Corte Ue: \u00abL&#8217;unione tra persone dello stesso sesso celebrata in un altro Stato membro va riconosciuta\u00bb"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00abUno Stato membro ha l&#8217;obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell&#8217;Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libert\u00e0 di circolazione e di soggiorno\u00bb. A stabilirlo \u00e8 una sentenza della Corte Ue che si \u00e8 espressa sul caso di due cittadini polacchi, sposati in Germania, che hanno contestato il rifiuto delle autorit\u00e0 polacche di registrare il loro matrimonio affinch\u00e9 fosse riconosciuto anche in Polonia. La trascrizione sullo stato civile dell&#8217;unione tra due persone dello stesso sesso infatti, \u00e8 vietata per la legge polacca. Investita della causa, la Corte amministrativa suprema polacca si \u00e8 rivolta alla Corte di giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha ricordato che, \u00absebbene le norme relative al matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell&#8217;Unione nell&#8217;esercizio di tale competenza. Dunque, i coniugi in questione, in quanto cittadini dell&#8217;Unione europea, godono della libert\u00e0 di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri e del diritto di condurre una normale vita familiare durante l&#8217;esercizio di tale libert\u00e0 nonch\u00e9 al ritorno nel loro Stato membro d&#8217;origine. Cos\u00ec, quando costruiscono una vita familiare in uno Stato membro ospitante, in particolare per effetto del matrimonio, devono essere certi di poterla proseguire al ritorno nel loro Stato d&#8217;origine. Il rifiuto di riconoscere il matrimonio di due cittadini dell&#8217;Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libert\u00e0 di circolazione e di soggiorno, pu\u00f2 provocare seri inconvenienti amministrativi, professionali e privati, costringendo i coniugi a vivere come non coniugati nello Stato membro di cui sono originari. Per tale motivo, la Corte dichiara che un siffatto rifiuto \u00e8 contrario al diritto dell&#8217;Unione. Esso viola non solo la libert\u00e0 di circolazione e di soggiorno, ma anche il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte per\u00f2, ha sottolineato, che \u00abl&#8217;obbligo di riconoscimento non viola l&#8217;identit\u00e0 nazionale n\u00e9 minaccia l&#8217;ordine pubblico dello Stato membro di origine dei coniugi. Infatti, esso non implica che tale Stato debba prevedere il matrimonio tra due persone dello stesso sesso nel suo diritto nazionale. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalit\u00e0 nella scelta delle modalit\u00e0 di riconoscimento di un tale matrimonio, e la trascrizione dell&#8217;atto di matrimonio straniero \u00e8 solo una delle modalit\u00e0 possibili\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella nota della sentenza viene anche specificato che \u00abLa Corte non risolve la controversia nazionale ma spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Sausan Khalil<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abUno Stato membro ha l&#8217;obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell&#8217;Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libert\u00e0 di circolazione e di soggiorno\u00bb. 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