{"id":1000024100,"date":"2025-10-20T07:40:45","date_gmt":"2025-10-20T10:40:45","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000024100"},"modified":"2025-10-20T07:40:47","modified_gmt":"2025-10-20T10:40:47","slug":"quando-la-toga-vuole-fare-politica-latto-politico-tra-ragion-di-stato-e-ragion-di-toga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000024100","title":{"rendered":"Quando la toga vuole fare politica: l&#8217;atto politico tra ragion di Stato e ragion di toga"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Dal \u00abFuhrerprinzip\u00bb al \u00abAyatollahprinzip\u00bb: il confine labile tra tutela dei diritti e governo delle toghe.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>La giustiziabilit\u00e0 dell&#8217;atto politico: limiti, precedenti e confini costituzionali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Costituzione italiana sancisce un principio cardine: la pienezza ed effettivit\u00e0 della tutela giurisdizionale (art. 24), rafforzato dall&#8217;art. 113, che ammette il ricorso contro gli atti della Pubblica Amministrazione. Ma questo non significa che tutto sia sindacabile. Gi\u00e0 il legislatore del primo dopoguerra aveva individuato una categoria speciale di atti sottratti al giudizio: gli atti politici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il fondamento normativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art. 31 del Regio Decreto n. 1054\/1924 (Testo unico sul Consiglio di Stato) sanciva l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso contro \u00abatti o provvedimenti emanati dal Governo nell&#8217;esercizio del potere politico\u00bb. Oggi questa previsione \u00e8 recepita nell&#8217;art. 7, comma 1, del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104\/2010), che esclude la giurisdizione amministrativa \u00absugli atti e provvedimenti emanati dal Governo nell&#8217;esercizio del potere politico\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Perch\u00e9 questa eccezione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e9 l&#8217;atto politico \u00e8, per definizione, una scelta di indirizzo sovrano, adottata in un&#8217;area in cui il fine \u00e8 libero e non vincolato dalla legge. Il diritto non predetermina criteri di valutazione, proprio per garantire la separazione dei poteri: le decisioni fondamentali di politica interna ed estera spettano al Governo e, indirettamente, al Parlamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Gli esempi classici: la lista degli \u00abatti politici tipo\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, in chiave restrittiva, una tipologia di atti politici, tra cui:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>atti aventi forza di legge (leggi, decreti-legge, decreti legislativi);<\/li>\n\n\n\n<li>atti di alta politica interna ed estera, come dichiarazioni di guerra, stipula di trattati, alleanze militari;<\/li>\n\n\n\n<li>atti di natura costituzionale, quali scioglimento delle Camere, indizione di elezioni, nomina del Presidente del Consiglio;<\/li>\n\n\n\n<li>atti personalissimi come la concessione della grazia o la commutazione delle pene.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Questi atti non sono giustiziabili, se non in caso di violazione dei principi costituzionali, controllo affidato alla Corte costituzionale, non ai giudici ordinari o amministrativi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Atti politici vs. atti di alta amministrazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Qui si gioca la vera distinzione: gli atti di alta amministrazione, pur connotati da ampia discrezionalit\u00e0, sono finalizzati a un interesse pubblico concreto e determinato dalla legge, quindi sindacabili. Gli atti politici, invece, non sono vincolati a uno specifico fine legale e non possono essere oggetto di giudizio, salvo conflitto di attribuzioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte costituzionale (sent. n. 81\/2012) ha chiarito: \u00abLa discrezionalit\u00e0 politica trova i suoi confini nei principi di legalit\u00e0, ma le scelte di indirizzo politico non sono giustiziabili salvo violazione dei principi supremi\u00bb. Anche il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 4502\/2011) conferma: \u00abL&#8217;unico sindacato possibile \u00e8 quello costituzionale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>E oggi? Il caso della determinazione di \u00abStato sicuro\u00bb e l&#8217;esempio Al-Masri<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di questa tradizione, possiamo davvero pensare che la determinazione dei Paesi \u00absicuri\u00bb in materia di immigrazione \u2014 prevista dalla legge e adottata dal Governo, in linea con Francia, Germania e altri Stati UE, possa essere sindacata da un TAR? Sarebbe come consentire al giudice amministrativo di annullare una dichiarazione di guerra per \u00abdifetto di motivazione\u00bb o di sospendere un trattato internazionale per \u00abeccesso di potere\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>E il caso Al-Masri, che investe i rapporti diplomatici e i servizi di intelligence? Siamo davanti a scelte di alta politica estera, dove il confine non \u00e8 tra legittimo e illegittimo, ma tra opportuno e inopportuno. E questo giudizio spetta alla politica, non alla giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dal \u00abF\u00fchrerprinzip\u00bb all'\u00bbAyatollahprinzip\u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La questione \u00e8 semplice: il giudice non \u00e8 il regista della politica estera o migratoria. Altrimenti, pi\u00f9 che uno Stato di diritto, rischiamo uno Stato di diritto giudiziario. Con buona pace della separazione dei poteri di Montesquieu, che non prevedeva il \u00abQuarto Potere\u00bb come Direzione Generale della Repubblica.<\/p>\n\n\n\n<p>A questo punto sorge una domanda: se temiamo che dietro una maggioranza politica si nasconda un&nbsp;<em>F\u00fchrerprinzip<\/em>, perch\u00e9 non possiamo temere che dietro la \u00absacra indipendenza della magistratura\u00bb si nasconda un&nbsp;<em>Ayatollahprinzip<\/em>, fatto di correnti associative, processi mediatici e un&#8217;azione penale \u00abobbligatoria\u00bb manovrata come una clava politica?<\/p>\n\n\n\n<p>Onorevoli Giudici, nessuno vi chiede di smettere di tutelare i diritti fondamentali. Ma non trasformate il diritto in una leva per condizionare l&#8217;indirizzo politico. Perch\u00e9 da l\u00ec al governo delle toghe il passo \u00e8 breve. E allora s\u00ec, il TAR potrebbe sospendere un G7 \u00abper difetto di istruttoria\u00bb o annullare le elezioni per \u00abviolazione dei diritti umani in campagna elettorale\u00bb.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conclusione?<\/strong>&nbsp;Cari amici in toga: la&nbsp;<em>dea bendata<\/em>&nbsp;della Giustizia non \u00e8 un&#8217;aspirante premier. E se proprio volete fare politica, presentatevi alle elezioni. Sarete giudicati, s\u00ec, ma dagli elettori, non dal Consiglio di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Giuseppe Arn\u00f2<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal \u00abFuhrerprinzip\u00bb al \u00abAyatollahprinzip\u00bb: il confine labile tra tutela dei diritti e governo delle toghe. &nbsp;La giustiziabilit\u00e0 dell&#8217;atto politico: limiti, precedenti e confini costituzionali La Costituzione italiana sancisce un principio cardine: la pienezza ed effettivit\u00e0 della tutela giurisdizionale (art. 24), rafforzato dall&#8217;art. 113, che ammette il ricorso contro gli atti della Pubblica Amministrazione. 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