{"id":1000020567,"date":"2025-07-23T15:02:59","date_gmt":"2025-07-23T18:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000020567"},"modified":"2025-07-23T15:03:01","modified_gmt":"2025-07-23T18:03:01","slug":"porta-pd-sullo-sconto-imu-tari-per-i-pensionati-allestero-infrazione-contro-litalia-cosa-sta-succedendo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000020567","title":{"rendered":"PORTA (PD) &#8211; SULLO SCONTO IMU-TARI PER I PENSIONATI ALL&#8217;ESTERO INFRAZIONE CONTRO L&#8217;ITALIA. COSA STA SUCCEDENDO?"},"content":{"rendered":"\n<p><br><br>Ennesima procedura di infrazione contro l&#8217;Italia da parte della Commissione europea in materia di agevolazioni fiscali per i pensionati residenti all&#8217;estero per quanto riguarda l&#8217;esenzione parziale dell&#8217;imposta municipale IMU e la tassa sui rifiuti Tari.<br><br>Come \u00e8 noto uno sconto delle imposte viene attualmente concesso ai titolari di pensione in regime internazionale con l&#8217;Italia proprietari di immobili in Italia che cos\u00ec usufruiscono (su un solo immobile ad uso abitativo non locato) di una riduzione nella misura del 50% per l&#8217;Imu e di due terzi per la Tari.<br><br>La Commissione infatti ha inviato una lettera di costituzione in mora all&#8217;Italia (INFR(2025)4015) sostenendo che la normativa italiana non rispetta il diritto comunitario sancito dai regolamenti europei sulla libera circolazione delle persone e sulla libert\u00e0 di stabilimento perch\u00e9 \u2013 sempre secondo l&#8217;interpretazione della Commissione della nuova legge italiana entrata in vigore nel 2021 \u2013 prevede che i pensionati in questione (non residenti in Italia) possano beneficiare degli sconti solo a condizione che:\u00a0<br>1) risiedano nel Paese estero che paga il pro-rata;\u00a0<br>2) che abbiano contribuito sia al sistema previdenziale italiano sia a un sistema di sicurezza sociale straniero con cui vige un accordo internazionale con l&#8217;Italia dimenticando cos\u00ec di includere nelle agevolazioni i pensionati residenti all&#8217;estero proprietari di immobili in Italia i quali non sono titolari di pensione in convenzione ma hanno comunque lavorato e contribuito ai sistemi di sicurezza sociale di Organizzazioni internazionali.<br><br>In parole povere la Commissione sostiene che il diritto alle agevolazioni fiscali deve essere concesso (perch\u00e9 attualmente \u2013 secondo la Commissione \u2013 la legge in vigore non lo consente) anche a coloro i quali non risiedono nel Paese estero che paga il pro-rata ma in un altro Paese e a coloro i quali sono residenti all&#8217;estero e sono pensionati di organizzazioni internazionali, che sarebbero discriminati per il solo fatto di aver esercitato il loro diritto di trasferirsi in un altro Stato membro dell&#8217;UE\/SEE o di aver lavorato per un&#8217;organizzazione internazionale nel corso della loro carriera professionale.<br><br>L&#8217;Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, quest&#8217;ultima potr\u00e0 decidere di emettere un parere motivato e deferire l&#8217;Italia alla Corte europea di giustizia. TUTTAVIA.<br><br>Secondo noi la Commissione europea non ha interpretato correttamente la norma in vigore e ha tratto quindi le conclusioni sbagliate. Non \u00e8 affatto vero, infatti, che la norma preveda che i pensionati beneficiari delle agevolazioni debbano risiedere nel Paese estero che eroga il pro-rata di pensione. Ecco il testo della legge (art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 \u2013 Legge di Bilancio per il 2021) che non lascia dubbi in materia: \u00abA partire dall&#8217;anno 2021 per una sola unit\u00e0 immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d&#8217;uso, posseduta in Italia a titolo di propriet\u00e0 o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l&#8217;Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall&#8217;Italia, l&#8217;imposta municipale propria &#8230; \u00e8 applicata nella misura della met\u00e0 e la tassa sui rifiuti &#8230; \u00e8 dovuta in misura ridotta di due terzi\u00bb.<br><br>La locuzione \u00abresidenti in uno Stato di assicurazione diverso dall&#8217;Italia\u00bb infatti non significa \u2013 come sostenuto sbagliando dalla Commissione &#8211; che la legge prevede che essi devono risiedere nel Paese estero che eroga il pro-rata ma pi\u00f9 semplicemente significa che devono risiedere all&#8217;estero \u2013 in qualunque Paese cio\u00e8 \u2013 e non in Italia. Paradossalmente lo stesso errore interpretativo lo ha fatto nella Risoluzione 5\/DF del 2021 il Dipartimento delle Finanze del MEF che in un passaggio della Risoluzione afferma che uno dei requisiti per aver diritto agli sconti fiscali \u00e8 che sussista la residenza \u00abin uno Stato di assicurazione diverso dall&#8217;Italia\u00bb indicando \u2013 ma abbiamo visto sbagliando \u2013 che quella locuzione significa che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall&#8217;Italia, e lo Stato che eroga la pensione. Ma il legislatore aveva gi\u00e0 previsto possibili rilievi della Commissione scrivendo appunto tale locuzione, che in realt\u00e0 non vincola affatto il pensionato (come sostiene ora erroneamente la Commissione e come aveva sostenuto nel 2021 erroneamente anche il Dipartimento delle Finanze) a risiedere nello Stato che eroga il pro-rata violando cos\u00ec i principi della libera circolazione.<br><br>Si \u00e8 ora creata una situazione paradossale dove la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l&#8217;Italia che deriva da una interpretazione sbagliata delle norme in vigore con il supporto indiretto del Dipartimento delle Finanze del MEF che a sua volta aveva interpretato inesattamente la legge.<br><br>Rimane il fatto che le agevolazioni fiscali non sono state messe in discussione dalla Commissione ma solo un vincolo di residenza che in realt\u00e0 la legge non prevede.<br><br>Sar\u00e0 interessante seguire gli sviluppi della controversia e vedere come l&#8217;Italia risponder\u00e0 alle carenze segnalate dalla Commissione in un contesto di totale confusione interpretativa da entrambe le parti. Sul secondo rilievo della Commissione contro la legge del 2021 che i pensionati di Organizzazioni internazionali non abbiano diritto alle agevolazioni fiscali di Imu e Tari sugli immobili da essi posseduti in Italia possiamo solo sottolineare che non erano tali soggetti l&#8217;obiettivo del legislatore ma bens\u00ec i vecchi emigrati italiani andati a lavorare all&#8217;estero con grandi sacrifici. Se e quando necessario ci attiveremo a livello politico e legislativo, considerato inoltre che il Partito democratico ha avviato numerose iniziative per migliorare la normativa in questa materia.<br><\/p>\n\n\n\n<p>ON. FABIO PORTA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ennesima procedura di infrazione contro l&#8217;Italia da parte della Commissione europea in materia di agevolazioni fiscali per i pensionati residenti all&#8217;estero per quanto riguarda l&#8217;esenzione parziale dell&#8217;imposta municipale IMU e la tassa sui rifiuti Tari. 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