{"id":1000015652,"date":"2025-04-10T09:58:22","date_gmt":"2025-04-10T12:58:22","guid":{"rendered":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000015652"},"modified":"2025-04-10T09:58:24","modified_gmt":"2025-04-10T12:58:24","slug":"terzo-mandato-la-decisione-della-consulta-incostituzionale-la-legge-della-campania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazzettinoitalianopatagonico.com\/?p=1000015652","title":{"rendered":"Terzo Mandato, la decisione della Consulta: \u00abIncostituzionale la legge della Campania\u00bb"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00ab\u00c8 incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha gi\u00e0 svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo\u00bb. Si \u00e8 conclusa, a Palazzo della Consulta, l&#8217;udienza pubblica della Corte Costituzionale chiamata a esprimersi sulla legittimit\u00e0 della legge numero 16 del 2024 della Regione Campania. Si tratta del provvedimento, approvato nel novembre dello scorso anno dal Consiglio regionale, che di fatto consentirebbe al governatore Vincenzo De Luca, eletto alla presidenza della Regione gi\u00e0 due volte, nel 2015 e nel 2020, di ricoprire un terzo mandato. La legge, infatti, pur prevedendo una non immediata rieleggibilit\u00e0 del governatore allo scadere del secondo mandato consecutivo, dispone che il computo parta a decorrere da quello attualmente in corso. Il ricorso \u00e8 stato presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Il giudice relatore \u00e8 Giovanni Pitruzzella. A rappresentare Palazzo Chigi gli avvocati di Stato Ruggero Di Martino ed Eugenio de Bonis, per la Regione Campania gli avvocati Giandomenico Falcon, Aristide Police e Marcello Cecchetti. L&#8217;udienza avente ad oggetto il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri contro la legge campana si \u00e8 protratta per quasi due ore e si \u00e8 conclusa con la formula di rito \u00abSar\u00e0 deciso\u00bb pronunciata dal presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Ad aprire l&#8217;udienza la relazione del giudice Giovanni Pitruzzella, che ha ricordato come il presidente del Consiglio dei ministri abbia impugnato l&#8217;articolo 1 comma 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024 \u00ablamentando la violazione degli articoli 3, 51 e 122 primo comma della Costituzione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abAccolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia \u00e8 che ci sar\u00e0 molto lavoro per gli imbianchini. Si dovr\u00e0 infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge \u00e8 uguale per tutti\u00bb. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando quanto stabilito oggi dalla Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania numero 16 del 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abI principi vanno rispettati, non recepiti, sono direttamente operativi\u00bb. Questo un passaggio dell&#8217;intervento dell&#8217;avvocato dello Stato Ruggero Di Martino, che rappresenta, insieme all&#8217;avvocato dello Stato Eugenio De Bonis, la presidenza del Consiglio dei ministri nel ricorso presentato alla Consulta sulla legge campana relativa al terzo mandato, discusso oggi in udienza pubblica. Di Martino fa riferimento alla legge 165 del 2004, la norma statale che prevede la \u00abnon immediata rieleggilit\u00e0, allo scadere del secondo mandato consecutivo, del presidente della giunta regionale, sulla base della normativa regionale adottata in materia\u00bb. Secondo la tesi sostenuta nel ricorso, infatti, \u00abla disposizione regionale impugnata, nella parte in cui esclude dal computo dei mandati quelli svolti precedentemente all&#8217;entrata in vigore della legge, si porrebbe in contrasto con il menzionato principio fondamentale, in violazione dell&#8217;articolo 122 primo comma e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione\u00bb. Quindi, se la disposizione nazionale parla del divieto di terzo mandato, \u00abogni legge regionale deve rispettare questo limite\u00bb. Di Martino aggiunge che l&#8217;intervento legislativo della Regione Campania \u00ab\u00e8 assolutamente contrario alla previsione della Costituzione, che dice che una volta che c&#8217;\u00e8 una legge regionale elettorale, questa deve contenere il divieto del terzo mandato\u00bb. Un principio che \u00abrisponde anche a ovvie esigenze di coerenza con gli articolo 3 e 51 della Costituzione\u00bb. Nel ricorso si sottolinea anche che \u00abcome sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, amministrativa, e dalla Corte di Cassazione, il divieto di terzo mandato consecutivo sarebbe funzionale all&#8217;esigenza di prevenire il rischio di concentrazione e personalizzazione del potere\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nadia Cozzolino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00ab\u00c8 incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha gi\u00e0 svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo\u00bb. Si \u00e8 conclusa, a Palazzo della Consulta, l&#8217;udienza pubblica della Corte Costituzionale chiamata a esprimersi sulla legittimit\u00e0 della legge numero 16 del 2024 della Regione Campania. 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